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Autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario
Gli eredi che hanno accettato con beneficio d’inventario hanno l’obbligo di chiedere al Giudice della successione le autorizzazioni per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia a beni mobili (entro 5 anni dall’accettazione) sia agli immobili caduti in successione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario e di conseguenza, l’erede deve rispondere dei debiti dell’eredità anche con il proprio patrimonio personale (art. 493 c.c. e 747 c.p.c.).
L’Ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia, con orario di apertura dal lunedì al venerdi’ dalle 10 alle 12.
Per l’autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio d’inventario occorre:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota iscrizione (scaricabile dal sito www.processotelematico.giustizia.it)
- contributo unificato di € 98,00 (esente se richiesto per conto di minori, interdetti/inabilitati o amministrati)
- marca da € 27,00
- copia dell’accettazione con beneficio d’inventario - copia dell’inventario
- copia della dichiarazione di successione (immobili)
- perizia giurata (immobili).