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Dichiarazione di riconciliazione dei coniugi

I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza/omologa della separazione, senza l'intervento del Giudice, fornendo una dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove é stato celebrato il matrimonio, o di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel comune. La dichiarazione di riconciliazione sarà annotata sull'atto di matrimonio

Chi può richiederlo

I coniugi che abbiano già ottenuto dal Tribunale la sentenza/omologa della separazione personale

Cosa é richiesto

  • presenza di entrambi i coniugi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità
  • sentenza/omologa della separazione (copia autentica), nel caso in cui questa non sia stata già annotata sull'Atto di Matrimonio

Normativa di riferimento

DPR 3/11/2000 n. 396 (Regolamento di Stato Civile) art. 63, co. 1, lett. G. (art. 157 cod. civile).

I coniugi separati possono dichiarare di essersi riconciliati ai sensi dell'art.157 del codice civile fornendo una dichiarazione in tal senso davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Per ogni più approfondita informazione rivolgersi al Comune di competenza.