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Amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno é un istituto previsto a tutela di soggetti recanti patologie che li mettono, permanentemente o temporaneamente, nella situazione di non essere in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo ecc… É un istituto, pertanto, che mira a proteggere le persone che per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire. L'amministratore di sostegno é nominato dal Giudice Tutelare ed é scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito, secondo una valutazione di opportunità effettuata dallo stesso Giudice.
Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore é nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. É consentito ai responsabili dei servizi soci sanitari, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, di presentare autonomamente la richiesta. Coloro che non rientrano nelle categorie indicate possono rivolgersi ai servizi sanitari, sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio l’interdizione o l’inabilitazione ovvero trasmetta gli atti per competenza al Giudice Tutelare.
La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario, con una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.
Alla fine di ogni anno l’Amministratore di Sostegno è tenuto a presentare al Giudice Tutelare, entro il gennaio dell’anno successivo, un rendiconto delle entrate e delle uscite.
L'ufficio competente é:
la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, sita in via Raffaello n. 28 al 3° piano.
Per informazioni: Tel 0722 3769103
Orario: da lunedi' a venerdi’ 10 alle ore 12.