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Interdizioni e inabilitazioni

La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente può essere interdetta, di modo tale che si possa procedere alla nomina di un tutore che provveda ai suoi interessi.

L’inabilitazione riguarda l’incapace, il cui grado d’infermità non sia assoluto o, così grave, da ricorrere all’interdizione, oppure il cui comportamento sia legato a fattori transitori, (abuso di alcol, stupefacenti ecc) tali da ledere se stesso o i propri congiunti, anche dal punto di vista economico). Può essere inabilitato il cieco o il sordomuto dalla nascita.

Solitamente il tutore o il curatore sono scelti nell’ambito familiare, così come avviene per la nomina dell’amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purchè non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, il Giudice nomina tale soggetto, tenuto conto dell'esclusivo interesse dell’interdetto, inabilitato.

Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla struttura presso la quale la persona ammalata é ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.

Competente é il Tribunale del luogo dove l'interdicendo o l'inabilitando ha la residenza o il domicilio.

Occorre allegare:

  • estratto dell’atto di nascita,
  • certificato di residenza,
  • stato di famiglia,
  • documentazione medica esauriente.

Il ricorso si deposita in originale a cura del legale incaricato presso la Cancelleria Civile del tribunale di Urbino, 3° piano, via Raffaello, 28.

Per instaurare un procedimento d’interdizione o d’inabilitazione é necessaria l’assistenza di un legale.

  • esente da contributo unificato
  • va allegata una marca da euro 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.

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