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Rinuncia all’eredità - Revoca della rinuncia all’eredità

RINUNCIA ALL' EREDITA'

La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioé il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si é nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si é nel possesso dei beni; non ha effetto se non é osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.) pertanto non può essere parziale, ossia limitata solo ad alcuni beni, nè può essere sottoposta ad alcun termine o condizione.

Per avere contezza della documentazione e delle informazioni necessarie scrivete una mail avente ad oggetto: RICHIESTA APPUNTAMENTO RINUNCIA ALL'EREDITA' all'indirizzo: volontaria.tribunale.urbino@giustizia.it

L’Ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia, (0722.3769103 - si risponde dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).

Si fa presente che:

  1. l'ufficio fissa appuntamenti solo dopo aver ricevuto l'intera documentazione e valutata la competenza e quant'altro;
  2. il giorno della formalizzazione dell'atto è obbligatorio presentarsi con valido documento di identità per il riconoscimento;
  3. E' possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli assieme).

Costi da sostenere:

  1. 1 una marca da bollo da € 16,00 (cartacea) da portare il giorno dell'atto;
  2. Versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi successivamente alla redazione dell’atto tramite modello F23 (le istruzioni verranno impartite in ufficio)
  3. Per avere la copia conforme dell'atto 1 marca da bollo da € 16,00 (cartacea) e diritti di copia pari a € 11,80 (versamento telematico da effettuarsi obbligatoriamente tramite PAGOPA) - N.B. per avere la copia conforme bisognerà attendere la registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate (circa 40gg dal pagamento di cui al punto precedente)

REVOCA DELLA RINUNCIA ALL' EREDITA'

Chi ha rinunciato all'eredità può revocare la rinuncia alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 525 cod. civ..

La revoca della rinunzia presuppone la formalizzazione di atto di accettazione pura e semplice dell'eredità, che non è soggetto ad iscrizione nel registro delle successioni (art. 52 disp. att. cod. civi.). Per tale ragione, il cancellere del Tribunale non formalizza l'atto di revoca, che è riservato alla competenza del notaio.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.