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Pubblicazione dei testamenti (rubrica)

I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente, cioè quello dell’ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici.

Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta (art. 622 c.c. e 55 norme attuazione c.c.).

L’Ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.

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