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Ammortamento di cambiali e vaglia cambiari
La richiesta di ammortamento di una cambiale o di un vaglia cambiario può essere proposta dal legittimo portatore (il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l’erede, il custode, il rappresentante dell’avente diritto e il beneficiario) al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario é pagabile o al Presidente del Tribunale dove é domiciliato l’istante (art. 89 R.D. 5/12/33 n. 1699).
Anche il debitore può richiedere l’ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale la smarrisce o se la stessa é distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Il Decreto che pronuncia l’ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale è già scaduta o dalla data di scadenza della stessa se tale data é successiva a quella di pubblicazione.
L’ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
Per ottenere l’ammortamento della cambiale e/o vaglia cambiario occorrono:
- ricorso al Presidente del Tribunale (modulo cambiali pagate - modulo cambiali da pagare) e relativa nota d’iscrizione (modulo)
- contributo unificato di € 98 + marca da euro 27 (da acquistare in tabaccheria)
- marca da € 11,54 per diritto di copia (da acquistare in tabaccheria)
- denuncia all’autorita' Polizia e/o Carabinieri, ecc.